Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, sono ispirati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) realizzare una distinzione tra le funzioni consultive e le funzioni giurisdizionali e una distinta disciplina per l'accesso e la carriera nelle rispettive funzioni;

          b) adeguare l'ordinamento affinché il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia siano articolati in due distinti settori per lo svolgimento delle funzioni consultive e di quelle giurisdizionali;

          c) modificare la procedura di nomina del presidente del Consiglio di Stato prevedendo che sia nominato tra i magistrati, sentito il parere del Consiglio di presidenza delle sezioni consultive e del Consiglio superiore della magistratura amministrativa istituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 4 e 7.

 

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